Costruzione pergolati e coperture terrazzi, sentenza 1777/2014 e art. 10 del d.p.r. n. 380/2001

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Persiane in pvc FoggiaUn’informazione utile a chi lavora nel settore è quella che riguarda il permesso per costruire pergolati e coperture amovibili su balconi e terrazzi privati.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 1777/2014 chiarisce la situazione per ciò che concerne le autorizzazioni riguardanti le installazioni suddette.

Non è necessario chiedere al Comune alcun imprimatur per:

“strutture di arredo, installate su pareti esterne dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione – dal momento che queste opere – non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell’assenza di tamponature verticali”.

Infatti, il permesso di costruire, è un atto amministrativo che è rilasciato dal Comune in relazione all’art. 10 del d.p.r. n. 380/2001:

“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o che comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che causino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Di conseguenza le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie di rilievo sono soggette al rilascio del “nulla osta”, ma con la sentenza del Consiglio di Stato 1777/2014, si apre la strada all’installazione di strutture prive di opere murarie e costituite essenzialmente da elementi leggeri, opere precarie che non necessitano di permesso alcuno.

matteo priore